mercoledì 11 ottobre 2017

il Vescovo Andrea MIGLIAVACCA



Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato, ha parlato in sintesi della Riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio.
Il Vescovo ha auspicato un’accoglienza cordiale e attenta della riforma papale per non perdere di vista le finalità della stessa, e cioè la celerità dei procedimenti, la ricerca seria e approfondita della verità, l’accessibilità per tutti i fedeli senza distinzioni sociali o economiche.
I Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (per la chiesa latina e occidentale) e Mitis et misericors Iesus (per la chiesa orientale) sono stati presentati dal pontefice  l’8/9/2015.
In questa luce si colloca il riferimento al consultorio e la questione della consulenza.
Consulenza con “tecnici” del consultorio. Il primo approccio del parroco…
Il tema del processo matrimoniale canonico, sulla dichiarazione di nullità del matrimonio, si colloca nella cornice della riflessione sulla famiglia (cf Sinodo straordinario e Sinodo ordinario sulla famiglia). In particolare l’enciclica Amoris Laetitia: può rappresentare guida importante per  la comprensione della riforma.
Alcuni principi di riferimento:
Concetto di nullità di matrimonio (la presunzione della validità di un matrimonio celebrato rimane valida). Attenzione che qui non si parla dell’annullamento del matrimonio, cioè di un giudizio che elimina ex nunc, da oggi, la sostanza sacramentale e gli  effetti di un matrimonio. Questo non è possibile perché il matrimonio è indissolubile.
Il processo canonico si occupa delle cause di nullità di un matrimonio per valutare se esso è stato celebrato pur avendo in sé dei vizi che lo rendono nullo, e quindi il giudice canonico, accertata la verità e le cause di nullità, dichiara nullo un matrimonio, mai legittimamente celebrato.
La riforma non modifica il “diritto sostantivo” sul matrimonio (es. tema matrimonio-fede; indissolubilità; apertura alla prole…)
La riforma dei processi matrimoniali alla luce dei presupposti qui richiamati
Il richiamo al vescovo quale “giudice”
Novità:
Eliminazione della doppia sentenza conforme (casi di ricorso: es. parte convenuta o Dif. Vincolo). Nel precedente ordinamento la sentenza di dichiarazione di nullità emessa dal Tribunale ecclesiastico territoriale doveva essere necessariamente esaminata da un altro Tribunale di appello. Ed affinchè il matrimonio fosse dichiarato nullo anche questo Tribunale doveva emettere una sentenza analoga di nullità.

Questione circa la esistenza dei tribunali regionali e orientamento dei diversi episcopati   tre esempi: lombardia, toscana, liguria
-        Rapporto tra Tribunale e vescovo-giudice
-        Il caso del processo “più breve” (valuta il Vicario Giudiziale; causa trattata in sede diocesana e giudicata dal vescovo; motivazioni: domanda congiunta, nullità manifesta)
Come il Consultorio può essere utile in questo procedimento? Attivando, come di fatto già fa, i principi su cui si basa la rifrma e di cui ho parlato prima: e cioè dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’accessibilità.
Formare all’interno della struttura persone che abbiano conoscenza dei criteri e dei presupposti della Riforma, in modo da fornire alle persone in consulenza informazioni circa le procedure, i requisiti e gli esperti da cui andare. Ricordando di non creare illusioni sulla immediatezza della procedura e di ricordare ad essi che è un procedimento per la ricerca della verità di un fatto giuridico e sacro: il matrimonio.










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