Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato, ha
parlato in sintesi della Riforma del processo canonico per la dichiarazione di
nullità del matrimonio.
Il Vescovo ha
auspicato un’accoglienza cordiale e attenta della riforma papale per non
perdere di vista le finalità della stessa, e cioè la celerità dei procedimenti,
la ricerca seria e approfondita della verità, l’accessibilità per tutti i
fedeli senza distinzioni sociali o economiche.
I Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (per la chiesa
latina e occidentale) e Mitis et
misericors Iesus (per la chiesa orientale) sono stati presentati dal
pontefice l’8/9/2015.
In questa luce si colloca il riferimento al
consultorio e la questione della consulenza.
Consulenza con
“tecnici” del consultorio. Il primo approccio del parroco…
Il tema del processo
matrimoniale canonico, sulla dichiarazione di nullità del matrimonio, si
colloca nella cornice della riflessione sulla famiglia (cf Sinodo straordinario
e Sinodo ordinario sulla famiglia). In particolare l’enciclica Amoris Laetitia: può rappresentare guida
importante per la comprensione della
riforma.
Alcuni principi di
riferimento:
Concetto di nullità
di matrimonio (la presunzione della validità di un matrimonio celebrato rimane
valida). Attenzione che qui non si parla dell’annullamento del matrimonio, cioè di un giudizio che elimina ex
nunc, da oggi, la sostanza sacramentale e gli
effetti di un matrimonio. Questo non è possibile perché il matrimonio è
indissolubile.
Il processo canonico
si occupa delle cause di nullità di un matrimonio per valutare se esso è stato
celebrato pur avendo in sé dei vizi che lo rendono nullo, e quindi il giudice
canonico, accertata la verità e le cause di nullità, dichiara nullo un
matrimonio, mai legittimamente celebrato.
La riforma non
modifica il “diritto sostantivo” sul matrimonio (es. tema matrimonio-fede;
indissolubilità; apertura alla prole…)
La riforma dei
processi matrimoniali alla luce dei presupposti qui richiamati
Il richiamo al
vescovo quale “giudice”
Novità:
Eliminazione della
doppia sentenza conforme (casi di ricorso: es. parte convenuta o Dif. Vincolo).
Nel precedente ordinamento la sentenza di dichiarazione di nullità emessa dal
Tribunale ecclesiastico territoriale doveva essere necessariamente esaminata da
un altro Tribunale di appello. Ed affinchè il matrimonio fosse dichiarato nullo
anche questo Tribunale doveva emettere una sentenza analoga di nullità.
Questione circa la
esistenza dei tribunali regionali e orientamento dei diversi episcopati tre
esempi: lombardia, toscana, liguria
-
Rapporto
tra Tribunale e vescovo-giudice
-
Il
caso del processo “più breve” (valuta il Vicario Giudiziale; causa trattata in
sede diocesana e giudicata dal vescovo; motivazioni: domanda congiunta, nullità
manifesta)
Come il Consultorio
può essere utile in questo procedimento? Attivando, come di fatto già fa, i
principi su cui si basa la rifrma e di cui ho parlato prima: e cioè dell’accoglienza,
dell’ascolto e dell’accessibilità.
Formare all’interno
della struttura persone che abbiano conoscenza dei criteri e dei presupposti
della Riforma, in modo da fornire alle persone in consulenza informazioni circa
le procedure, i requisiti e gli esperti da cui andare. Ricordando di non creare
illusioni sulla immediatezza della procedura e di ricordare ad essi che è un
procedimento per la ricerca della verità di un fatto giuridico e sacro: il
matrimonio.
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